Art. 37 · LEGGE 26 luglio 1974, n. 343

Art. 37

LEGGE 26 luglio 1974, n. 343

In vigore dal 29 ago 1974
L'articolo 82 del predetto testo unico è sostituito dal seguente: "Gli assegni di congrua, supplementi di congrua, spese di culto, indennità di decime, o altro titolo, sono corrisposti dalla data della bolla di nomina o da quella del civile riconoscimento dell'ente, qualora tale provvedimento sia posteriore alla bolla di nomina".
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