Art. 29 · LEGGE 26 luglio 1974, n. 343

Art. 29

LEGGE 26 luglio 1974, n. 343

In vigore dal 29 ago 1974
Sono soppresse al comma primo dell'articolo 58 del predetto testo unico le parole "a decorrere dal 1 aprile 1925".
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