Art. 27 · LEGGE 26 luglio 1974, n. 343

Art. 27

LEGGE 26 luglio 1974, n. 343

In vigore dal 29 ago 1974
L'articolo 52 del predetto testo unico è sostituito dal seguente: "Al vescovo, arcivescovo, prelato od abate, titolare di più diocesi unite in perpetuo, è dovuto un solo assegno supplementare di congrua, da liquidarsi in base al cumulo dei redditi netti delle relative mense. Al titolare delle diocesi unite in conseguenza della riduzione prevista dagli del Concordato 11 febbraio 1929, con la Santa Sede, è conservato, invece, il diritto a percepire tutti gli assegni per supplementi di congrua dovuti, a norma delle presenti disposizioni, ai titolari delle singole diocesi unite. Al vescovo, arcivescovo, prelato od abate, già titolare di diocesi, nominato amministratore apostolico di altra diocesi vacante, verrà corrisposto, su domanda, oltre all'assegno supplementare di congrua eventualmente dovutogli quale titolare della diocesi, un assegno pari alla metà di quello di congrua spettante quale titolare della diocesi vacante".
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