Art. 21 · LEGGE 26 luglio 1974, n. 343

Art. 21

LEGGE 26 luglio 1974, n. 343

In vigore dal 29 ago 1974
L' del predetto testo unico è sostituito dal seguente: "L'accertamento delle rendite di cui al precedente articolo è fatto tenendo conto: a) delle rendite proprie della prebenda del canonicato o del beneficio minore, se esistano separate dalla massa; b) della quota di partecipazione alle masse capitolari in base alla media del triennio anteriore alla data cui va riferito l'accertamento del reddito beneficiario; c) della quota della massa piccola per distribuzioni corali secondo la media del triennio anzidetto; d) delle rendite destinate all'adempimento di legati pii od oneri di culto, anche se non comprese nella massa comune".
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