Art. 15
LEGGE 26 luglio 1974, n. 343
In vigore dal 29 ago 1974
Il secondo comma dell'articolo 20 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:
"La spesa relativa è determinata in base a quella sostenuta alla data cui va riferito l'accertamento del reddito beneficiario, tenuto conto degli eventuali provvedimenti ecclesiastici di riduzione o dispensa".
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