Art. 13
LEGGE 26 luglio 1974, n. 343
In vigore dal 29 ago 1974
Il penultimo comma dell'articolo 17 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:
"L'ammontare della spesa deducibile in tutti i casi suddetti è determinato tenendo principalmente conto delle circostanze di cui al n. 2, in misura non inferiore a L. 120.000 e non superiore a L. 180.000 annue per ciascun coadiutore".
L'ultimo comma dello stesso articolo è soppresso.
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