Art. 1 · LEGGE 26 luglio 1974, n. 343

Art. 1

LEGGE 26 luglio 1974, n. 343

In vigore dal 29 ago 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L' del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, è sostituito dal seguente: "Ai parroci è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua al limite di annue L. 735.000 dal 1 luglio 1973. Per il periodo di tempo anteriore il limite è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore".
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