Art. 1
In vigore dal 12 feb 1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali con annesso, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961, e l'atto addizionale recante modifiche alla predetta convenzione adottato a Ginevra il 10 novembre 1972.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-rd-1