Convenzione
Art. 9
9 / 47Limitazione dell'esercizio dei diritti protetti
In vigore dal 12 feb 1975
(Limitazione dell'esercizio dei diritti protetti)
Il libero esercizio del diritto esclusivo accordato al costitutore o al suo avente causa può essere limitato soltanto per motivi d'interesse pubblico.
Se questa limitazione avviene allo scopo d'assicurare la diffusione
di nuove varietà, lo Stato dell'Unione interessato deve adottare tutte le misure necessarie affinché il costitutore o il suo avente causa riceva una equa rimunerazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-c-9