Art. 7 · Esame ufficiale della nuova varietà; protezione provvisoria
Convenzione

Art. 7

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Esame ufficiale della nuova varietà; protezione provvisoria

In vigore dal 12 feb 1975
(Esame ufficiale della nuova varietà; protezione provvisoria) La protezione è accordata dopo un esame della nuova varietà conformemente ai criteri definiti nello . Detto esame dev'essere adeguato a ciascun genere o specie botanici, tenuto conto del suo sistema abituale di riproduzione o di moltiplicazione. Ai fini dell'esame, i servizi competenti di ciascuno Stato possono esigere dal costitutore o dal suo avente causa qualsiasi informazione, documento, fittone o semente necessari. Durante il periodo compreso fra il deposito della domanda di protezione di una nuova varietà e la decisione che la concerne, qualsiasi Stato dell'Unione può prendere provvedimenti destinati a tutelare il costitutore o il suo avente causa da ogni abuso da parte di terzi.
Storico versioni

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