Art. 38 · Composizione di vertenze
Convenzione

Art. 38

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Composizione di vertenze

In vigore dal 12 feb 1975
(Composizione di vertenze) Qualsiasi vertenza sorta fra due o più Stati dell'Unione, concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, che non è stata composta mediante negoziati, è sottoposta, a domanda di uno degli Stati interessati, al consiglio il quale s'adopera ad ottenere un accordo fra detti Stati. Se un siffatto accordo non è realizzato entro il termine di sei mesi a decorrere dal momento in cui la vertenza è stata sottoposta al consiglio, quest'ultima è deferita a un tribunale arbitrale, a semplice domanda di uno degli Stati interessati. Il tribunale è composto di tre arbitri. Nel caso in cui due Stati siano parti della vertenza, ciascun Stato designa un arbitro. Nel caso in cui più di due Stati siano parti della vertenza, due degli arbitri sono designati di comune accordo dagli Stati interessati. Se gli Stati interessati non hanno designato gli arbitri entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui la domanda di costituzione del tribunale è stata loro notificata dall'ufficio dell'Unione, ciascuno degli Stati interessati può chiedere al Presidente della Corte internazionale di giustizia di provvedere alle necessarie designazioni. Il terzo arbitro è designato in ogni caso dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. Se il Presidente è cittadino di uno degli Stati litigiosi, il vicepresidente provvede alle designazioni suddette, a meno che non sia egli stesso cittadino di uno degli Stati parte della vertenza. In quest'ultimo caso, spetta al membro della Corte che non è cittadino di uno degli Stati parte della vertenza e che è stato scelto dal Presidente di provvedere alle designazioni necessarie. La decisione arbitrale è definitiva e coercitiva per gli Stati interessati. Il tribunale stabilisce la sua procedura, a meno che gli Stati interessati dispongano altrimenti. Ciascuno Stato parte della vertenza assume le spese della propria rappresentanza dinanzi al tribunale arbitrale; le altre spese sono imputate, in arti uguali, a ciascuno degli Stati.
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