Art. 29 · Accordi particolari per la proiezione delle nuove piante
Convenzione

Art. 29

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Accordi particolari per la proiezione delle nuove piante

In vigore dal 12 feb 1975
(Accordi particolari per la proiezione delle nuove piante) Gli Stati dell'Unione si riservano la facoltà di concludere fra di essi accordi particolari per la protezione delle nuove piante, nella misura in cui detti accordi non siano contrari alle disposizioni della presente convenzione. Gli Stati dell'Unione che non sono parte di siffatti accordi possono aderirvi su richiesta.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-c-29