Convenzione
Art. 27
26 / 47Revisione della convenzione
In vigore dal 12 feb 1975
(Revisione della convenzione)
La presente convenzione è sottoposta a revisioni periodiche
allo scopo di inserirvi miglioramenti atti a perfezionare il sistema dell'Unione.
A tale scopo hanno luogo conferenze ogni cinque anni, a meno
che il consiglio, alla maggioranza dei cinque sesti dei membri presenti, non giudichi che una siffatta conferenza debba essere anticipata o posticipata.
Le deliberazioni della conferenza sono valide solo se è
rappresentata almeno la metà degli Stati membri dell'Unione.
Per essere approvato, il testo riveduto della convenzione deve
raccogliere la maggioranza dei cinque sesti degli Stati membri dell'Unione, rappresentati alla conferenza.
Il testo riveduto entra in vigore - riguardo agli Stati
dell'Unione che l'hanno ratificato - quando è stato ratificato dai cinque sesti degli Stati dell'Unione.
L'entrata in vigore ha luogo trenta giorni dopo il deposito
dell'ultimo strumento di ratifica. Tuttavia, se la maggioranza dei cinque sesti degli Stati dell'Unione, rappresentati nella conferenza, giudica che il testo riveduto contenga emendamenti di natura tale da escludere, per gli Stati dell'Unione, che non ratificherebbero detto testo, la possibilità di permanere vincolati al testo precedente riguardo agli altri Stati dell'Unione, l'entrata in vigore del testo riveduto avviene due anni dopo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica. In siffatto caso, il testo precedente cessa, da detta entrata in vigore, di vincolare gli Stati che hanno ratificato il testo riveduto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-c-27