Art. 24 · Funzione di controllo del Governo svizzero
Convenzione

Art. 24

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Funzione di controllo del Governo svizzero

In vigore dal 12 feb 1975
(Funzione di controllo del Governo svizzero) Il Governo della Confederazione svizzera controlla le spese dell'ufficio dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove piante come anche i conti di quest'ultimo. Esso presenta al consiglio un rapporto annuo sul suo compito di controllo.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-c-24