Convenzione
Art. 24
23 / 47Funzione di controllo del Governo svizzero
In vigore dal 12 feb 1975
(Funzione di controllo del Governo svizzero)
Il Governo della Confederazione svizzera controlla le spese
dell'ufficio dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove piante come anche i conti di quest'ultimo. Esso presenta al consiglio un rapporto annuo sul suo compito di controllo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-c-24