Art. 22 · Maggioranza richiesta per le decisioni del consiglio
Convenzione

Art. 22

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Maggioranza richiesta per le decisioni del consiglio

In vigore dal 12 feb 1975
(Maggioranza richiesta per le decisioni del consiglio) Le decisioni del consiglio sono prese alla maggioranza semplice dei membri presenti, salvo nei casi previsti negli , come anche per il voto sul bilancio di previsione e la determinazione dei contributi di ciascuno Stato. Nei due ultimi casi, la maggioranza richiesta è quella dei tre quarti dei membri presenti.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-c-22