Convenzione
Art. 21
20 / 47Compiti del consiglio
In vigore dal 12 feb 1975
(Compiti del consiglio)
I compiti del consiglio sono i seguenti:
a) studiare i provvedimenti atti ad assicurare la tutela e a
favorire lo sviluppo dell'Unione;
b) esaminare il rapporto annuo d'attività dell'Unione e
stabilire il programma dei lavori futuri di quest'ultima;
c) dare al segretario generale, le cui attribuzioni sono
stabilite nell', tutte le direttive necessarie, comprese quelle concernenti i collegamenti con i servizi nazionali;
d) esaminare ed approvare il bilancio di previsione dell'Unione e
stabilire, conformemente alle disposizioni dell', il contributo di ciascuno Stato membro;
e) esaminare ed approvare i conti presentati dal segretario
generale;
f) stabilire, conformemente alle disposizioni dell', la data e il luogo delle conferenze previste in detto articolo e adottare le misure necessarie alla loro preparazione;
g) presentare al Governo della Confederazione svizzera le
proposte concernenti le nomine del segretario generale e dei funzionari superiori;
h) prendere, in generale, ogni decisione intesa al buon
funzionamento dell'Unione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-c-21