Art. 21 · Compiti del consiglio
Convenzione

Art. 21

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Compiti del consiglio

In vigore dal 12 feb 1975
(Compiti del consiglio) I compiti del consiglio sono i seguenti: a) studiare i provvedimenti atti ad assicurare la tutela e a favorire lo sviluppo dell'Unione; b) esaminare il rapporto annuo d'attività dell'Unione e stabilire il programma dei lavori futuri di quest'ultima; c) dare al segretario generale, le cui attribuzioni sono stabilite nell', tutte le direttive necessarie, comprese quelle concernenti i collegamenti con i servizi nazionali; d) esaminare ed approvare il bilancio di previsione dell'Unione e stabilire, conformemente alle disposizioni dell', il contributo di ciascuno Stato membro; e) esaminare ed approvare i conti presentati dal segretario generale; f) stabilire, conformemente alle disposizioni dell', la data e il luogo delle conferenze previste in detto articolo e adottare le misure necessarie alla loro preparazione; g) presentare al Governo della Confederazione svizzera le proposte concernenti le nomine del segretario generale e dei funzionari superiori; h) prendere, in generale, ogni decisione intesa al buon funzionamento dell'Unione.
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