Convenzione
Art. 11
11 / 47Libera scelta dello Stato membro per il deposito della prima domanda di protezione; Deposito in altri Stati membri; Indipendenza di protezione nei diversi Stati membri.
In vigore dal 12 feb 1975
(Libera scelta dello Stato membro per il deposito della prima
domanda di protezione; Deposito in altri Stati membri;
Indipendenza di protezione nei diversi Stati membri).
Il costitutore o il suo avente causa ha la facoltà di
scegliere lo Stato dell'Unione nel quale chiede, per la prima volta, la protezione del suo diritto su una nuova varietà.
Il costitutore o il suo avente causa può chiedere ad altri
Stati dell'Unione la protezione del suo diritto senza attendere che un altro titolo di protezione gli sia stato concesso dallo Stato dell'Unione nel quale è stata fatta la prima domanda.
La protezione chiesta nei diversi Stati dell'Unione da persone fisiche o giuridiche, cui si applica la presente convenzione, è indipendente dalla protezione ottenuta per la stessa nuova varietà in altri Stati appartenenti o non appartenenti all'Unione.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-c-11