Art. 10 · Annullamento e privazione dei diritti protetti
Convenzione

Art. 10

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Annullamento e privazione dei diritti protetti

In vigore dal 12 feb 1975
(Annullamento e privazione dei diritti protetti) Il diritto del costitutore è dichiarato nullo, in conformità delle disposizioni della legislazione nazionale di ciascuno Stato dell'Unione, ove risulti che le condizioni stabilite nei comma a) e b) del paragrafo dell' non erano effettivamente soddisfatte al momento della concessione del titolo di protezione. È spodestato del suo diritto il costitutore o il suo avente causa che non sia in grado di presentare all'autorità competente il materiale di riproduzione o di moltiplicazione che permetta d'ottenere una nuova varietà avente le caratteristiche morfologiche e fisiologiche definite al momento della sua approvazione. Il costitutore o il suo avente causa può essere spodestato del suo diritto: a) se non presenta all'autorità competente, entro un termine prescritto e dopo avvertimento, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione, i documenti e le informazioni giudicati necessari per il controllo della nuova varietà, o se non permette la verifica delle misure prese per la conservazione della varietà; b) se non ha pagato, entro i termini prescritti, le tasse eventualmente dovute per il mantenimento in vigore dei suoi diritti. Il diritto del costitutore non può essere annullato e il costitutore o il suo avente causa non può essere spodestato del suo diritto per motivi diversi da quelli indicati nel presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-c-10