Convenzione
Art. 1
1 / 47Scopo della convenzione; Costituzione di una Unione; Sede dell'Unione(1)
In vigore dal 12 feb 1975
TESTO ITALIANO UFFICIALE
CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE NUOVE PIANTE
(Firmata a Parigi il 2 dicembre 1961)
Gli Stati contraenti,
Consapevoli dell'importanza assunta dalla protezione delle nuove
piante, tanto per lo sviluppo dell'agricoltura sul loro territorio, quanto per la tutela degli interessi dei costitutori;
Coscienti dei problemi particolari posti dal riconoscimento e dalla
tutela del diritto del creatore in questo campo e segnatamente dalle limitazioni che le esigenze dell'interesse pubblico possono imporre al libero esercizio di un siffatto diritto;
Considerando che sarebbe assai auspicabile che questi problemi, cui
numerosi Stati accordano un'importanza legittima, siano risolti da ciascuno di essi conformemente a principi uniformi e ben definiti;
Desiderosi di attuare su detti principi un accordo che possa essere
condiviso da altri Stati aventi gli stessi interessi;
Hanno convenuto quanto segue:
(Scopo della convenzione; Costituzione di una Unione; Sede dell'Unione)
La presente convenzione persegue lo scopo di riconoscere e di assicurare al costitutore di una nuovi varietà vegetale, oppure al suo avente causa, un diritto di cui la materia e le modalità d'esercizio sono definiti qui di seguito.
Gli Stati partecipanti alla presente convenzione, denominati in
appresso "Stati dell'Unione", costituiscono fra di loro un'Unione per la protezione delle nuove piante.
La sede dell'Unione e dei suoi organi permanenti è Ginevra.
---------------------
I titoli d'articolo sono stati aggiunti per facilitare
la ricerca dei disposti; il testo firmato (francese) non
reca titoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-c-1