Art. II · [Versione modificata dell'articolo 26 della convenzione (Finanze)]
Atto addizionale

Art. II

42 / 47

[Versione modificata dell'articolo 26 della convenzione (Finanze)]

In vigore dal 12 feb 1975
Articolo II [Versione modificata dell' della convenzione (Finanze)] L' della convenzione è sostituito dal testo seguente: " Le spese dell'Unione sono coperte mediante: a) i contributi annui degli Stati dell'Unione; b) la rimunerazione di prestazioni di servizi; c) introiti diversi. Per determinare l'ammontare del loro contributo annuo, gli Stati dell'Unione sono ripartiti in cinque classi: classe I.......................... 5 unità classe II.......................... 4 unità classe III......................... 3 unità classe IV.......................... 2 unità classe V.......................... 1 unità Ciascuno Stato dell'Unione contribuisce proporzionatamente al numero d'unità della classe cui appartiene. Il valore dell'unità di partecipazione è ottenuto dividendo, per l'esercizio finanziario considerato, l'importo totale delle spese obbligatoriamente coperte dai contributi degli Stati dell'Unione per il numero totale delle unità. Ciascuno degli Stati dell'Unione indica, al momento della sua accessione, la classe cui desidera essere assegnato. Tuttavia, ciascuno Stato dell'Unione può dichiarare successivamente che desidera essere assegnato ad un'altra classe. Questa dichiarazione deve essere presentata al segretario generale dell'Unione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio precedente quello per il quale ha effetto il mutamento di classe. A richiesta di uno Stato dell'Unione o di uno Stato che presenta una domanda di adesione alla convenzione secondo l' ed esprime il desiderio d'essere assegnato alla classe V, il consiglio può decidere, allo scopo di tener conto di circostanze eccezionali, d'autorizzare questo Stato a pagare soltanto la metà del contributo corrispondente alla classe V. Questa decisione rimane applicabile fino al momento in cui lo Stato interessato rinuncia alla facoltà accordata o dichiara che desidera essere assegnato ad un'altra classe oppure fino al momento in cui il consiglio abroga la sua decisione. Uno Stato dell'Unione, in mora con il pagamento dei suoi contributi, non può esercitare il diritto di voto nel consiglio se l'ammontare degli arretrati è pari o superiore all'importo dei contributi dovuti per i due ultimi anni completi trascorsi, ma non è esonerato dagli obblighi, nè privato degli altri diritti risultanti dalla presente convenzione. Ciononostante, il consiglio può autorizzare detto Stato a esercitare il diritto di voto fino al momento in cui giudica che il ritardo risulti da circostanze eccezionali e inevitabili".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-aa-ii