Art. XX
Accordo

Art. XX

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In vigore dal 3 ott 1974
Articolo XX. Il presente accordo entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo allo scambio di note relativo allo strumento italiano di ratifica. FATTO a Kingston il 18 maggio 1971 in duplice originale, nelle lingue italiana e inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana E. CASAGRANDI Per il Governo di Giamaica H. SHEARER
Storico versioni

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