Accordo
Art. XX
37 / 37In vigore dal 3 ott 1974
Articolo XX.
Il presente accordo entrerà in vigore il quindicesimo giorno
successivo allo scambio di note relativo allo strumento italiano di ratifica.
FATTO a Kingston il 18 maggio 1971 in duplice originale, nelle
lingue italiana e inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo
della Repubblica italiana
E. CASAGRANDI
Per il Governo di Giamaica
H. SHEARER
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;426#art-a-xx