Art. XVI
Accordo

Art. XVI

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In vigore dal 3 ott 1974
Articolo XVI. 1. - Qualora sorga una controversia tra le Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, le Parti contraenti dovranno in primo luogo cercare di risolverla mediante negoziati tra di loro. 2. - Se le Parti contraenti non riusciranno a raggiungere una soluzione mediante negoziati: a) esse potranno deferire la controversia alla decisione di un tribunale arbitrale nominato di comune accordo o a qualsiasi persona od ente; oppure b) su richiesta di una Parte contraente, la decisione della controversia può essere deferita a un tribunale di tre arbitri, dei quali uno sarà nominato da una Parte contraente, un altro dall'altra Parte contraente e il terzo dai due arbitri così designati. Ciascuna Parte contraente nominerà un arbitro entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione di una nota diplomatica dell'altra Parte contraente contenente la richiesta di sottoporre la vertenza ad arbitrato e il terzo arbitro sarà designato nel successivo periodo di sessanta giorni. Se una o l'altra Parte contraente omette di nominare un arbitro nel periodo indicato o se il terzo arbitro non è designato nel periodo stesso, l'una o l'altra Parte contraente potrà richiedere al Presidente del Consiglio dell'Organizzazione della aviazione civile internazionale di designare, a seconda dei casi, uno o più arbitri. In tal caso, il terzo arbitro dovrà essere cittadino di un terzo Stato e agire come presidente del tribunale arbitrale. 3. - Se e sino a quando una Parte contraente o l'impresa designata di una Parte contraente non si attenga alla decisione presa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, l'altra Parte contraente può limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio che essa abbia concesso in base al presente accordo alla Parte contraente che si trovi in difetto o alla impresa designata di tale Parte contraente.
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