Art. XIII
Accordo

Art. XIII

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In vigore dal 3 ott 1974
Articolo XIII. Ciascuna Parte contraente concede all'impresa designata dell'altra Parte contraente il diritto di trasferire liberamente in valuta convertibile, al tasso ufficiale di cambio, le eccedenze, rispetto alle spese, dei proventi realizzati nel proprio territorio da tale impresa in relazione al trasporto di passeggeri, posta e merci.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426#art-a-xiii