Art. VIII
Accordo

Art. VIII

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In vigore dal 3 ott 1974
Articolo VIII. 1. - Agli aeromobili dell'impresa designata da ciascuna Parte contraente, che effettuano servizi di trasporto aereo regolati dal presente accordo, sarà consentito l'accesso e la partenza dai territori dell'altra Parte contraente in esenzione dai dazi doganali, spese di ispezione e da ogni altro diritto o tassa. 2. - Ciascuna Parte contraente, su basi di stretta reciprocità, garantirà la totale esenzione all'impresa designata dall'altra Parte contraente dalle restrizioni alla importazione e dal pagamento di dazi doganali, spese di ispezione ed ogni altro diritto o tassa gravante sui carburanti, lubrificanti, scorte tecniche di consumo, parti di ricambio (ivi compresi i motori), dotazioni normali di bordo, provviste di bordo ed altri prodotti destinati all'esclusivo uso degli aeromobili che la detta impresa impiega nei servizi di trasporto aereo previsti dal presente accordo. Tali esenzioni doganali e fiscali si applicheranno ai materiali: a) introdotti nei territori di una Parte contraente e destinati ad essere impiegati a bordo degli aeromobili della impresa designata dall'altra Parte contraente; b) esistenti a bordo degli aeromobili della impresa designata da una Parte contraente all'arrivo e alla partenza dai territori dell'altra Parte contraente; c) presi a bordo degli aeromobili della impresa designata da una Parte contraente nei territori della altra Parte contraente e destinati ad esclusivo uso dei suddetti aeromobili. 3. - I materiali ammessi a fruire delle agevolazioni doganali e fiscali previste dal precedente paragrafo potranno essere impiegati o consumati anche nel corso dei voli sui territori della Parte contraente che ha concesso le dette agevolazioni, ma non potranno essere utilizzati per usi diversi dai servizi di trasporto aereo. Essi dovranno essere riesportati nei casi in cui non siano impiegati per i suddetti servizi a meno che non vengano dati in affitto o ceduti ad altra impresa di trasporto aereo fruente delle stesse agevolazioni o sia loro concesso lo svincolo doganale (nazionalizzazione), secondo le disposizioni vigenti nei territori della suddetta Parte contraente. In attesa del loro impiego, consumo o altra destinazione, tali materiali resteranno sotto il controllo doganale. 4. - Le agevolazioni di cui ai precedenti paragrafi saranno applicate nella maggiore misura possibile e in ogni caso nei limiti consentiti dalle disposizioni nazionali, ai materiali costituenti attrezzatura tecnica al suolo, introdotti nel territorio di una Parte contraente per il servizio di assistenza agli aeromobili appartenenti all'impresa designata dell'altra Parte contraente. 5. - Le agevolazioni previste dal presente articolo si intendono subordinate alla osservanza delle procedure normalmente in vigore nei territori della Parte contraente che le concede e non si estendono agli oneri relativi alla prestazione di servizi.
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