Accordo
Art. VII
24 / 37In vigore dal 3 ott 1974
Articolo VII.
Ciascuna Parte contraente può imporre o permettere che siano
imposti giusti e ragionevoli oneri per l'uso di pubblici aeroporti e di altre infrastrutture poste sotto il proprio controllo, a condizione che tali oneri non siano maggiori di quelli imposti per l'uso degli stessi aeroporti e infrastrutture ai propri aeromobili nazionali impiegati nell'esercizio di analoghi servizi internazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;426#art-a-vii