Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per i servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, concluso a Singapore l'11 aprile 1967; b) accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica malgascia relativo ai trasporti aerei, concluso a Roma il 23 marzo 1968, con scambio di note; c) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica sui servizi aerei, concluso a Kingston il 18 maggio 1971.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per i servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, concluso a Singapore l'11 aprile 1967; b) accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica malgascia relativo ai trasporti aerei, concluso a Roma il 23 marzo 1968, con scambio di note; c) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica sui servizi aerei, concluso a Kingston il 18 maggio 1971. 39 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede è unicamente quello in lingua france Art. 2 Articolo 2. Ogni Parte contraente accorda all'altra Parte contraente i diritti enumerati n Art. 3 Articolo 3. Ogni Parte contraente avrà il diritto di designare per iscritto alle autorità Art. 4 Articolo 4. I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità ed i permessi rilasciati Art. 5 Articolo 5. Gli aeromobili dell'impresa di trasporto aereo designata di una Parte contraen Art. 6 Articolo 6. I servizi convenuti gestiti dalle imprese designate dalle due Parti contraenti Art. 7 Articolo 7. Le tariffe da applicarsi ai servizi convenuti sulle rotte specificate devono e Art. 8 Articolo 8. Se una delle Parti contraenti crederà opportuno di modificare qualche disposiz Art. 9 Articolo 9. Ove sorga una controversia tra le Parti contraenti circa l'interpretazione o l Art. 10 Articolo 10. Nel caso in cui venisse conclusa una convenzione generale multilaterale sui t Art. 11 Articolo 11. Ciascuna Parte contraente può in ogni momento notificare all'altra Parte cont Art. 12 Articolo 12. Il presente accordo e i suoi emendamenti saranno registrati presso il Consigl Art. 13 Articolo 13. Ciascuna Parte contraente accorda all'impresa di trasporto aereo designata da Art. 14 Articolo 14. Le due Parti contraenti si impegneranno ad effettuare, almeno una volta all'a Art. 15 Articolo 15. Il presente accordo entrerà in vigore nella data in cui le due Parti contraen Art. 16 Articolo 16. Ciascuna Parte contraente può notificare in ogni momento all'altra se desider Art. 17 Articolo 17. Il presente accordo è soggetto all'adempimento delle formalità costituzionali Art. I ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI GIAMAICA SUI SERVIZI AER Art. II Articolo II. 1. - Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti s Art. III Articolo III. 1. - Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per iscritto all'a Art. IV Articolo IV. 1. - Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di revocare il permesso Art. V Articolo V. 1. - Le leggi e i regolamenti di una Parte contraente, relativi all'ammissione Art. VI Articolo VI. 1. - I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilas Art. VII Articolo VII. Ciascuna Parte contraente può imporre o permettere che siano imposti giusti Art. VIII Articolo VIII. 1. - Agli aeromobili dell'impresa designata da ciascuna Parte contraente, c Art. IX Articolo IX. 1. - Vi sarà pari ed equa possibilità per le imprese designate di entrambe le Art. X Articolo X. 1. - I servizi convenuti operati dalle imprese designate delle due Parti contr Art. XI Articolo XI. Le autorità aeronautiche di una Parte contraente forniranno alle autorità aer Art. XII Articolo XII. 1. - Ai fini dei successivi paragrafi, il termine "tariffa" significa i prez Art. XIII Articolo XIII. Ciascuna Parte contraente concede all'impresa designata dell'altra Parte co Art. XIV Articolo XIV. 1. - In uno spirito di stretta cooperazione, le autorità aeronautiche delle Art. XV Articolo XV. 1. - Se una delle Parti contraenti ritiene opportuno modificare qualche dispo Art. XVI Articolo XVI. 1. - Qualora sorga una controversia tra le Parti contraenti relativa all'int Art. XVII Articolo XVII. Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti Art. XVIII Articolo XVIII. 1. - Ciascuna Parte contraente può in ogni momento notificare all'altra il Art. XIX Articolo XIX. Il presente accordo ed ogni emendamento allo stesso verrà registrato presso Art. XX Articolo XX. Il presente accordo entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo allo Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360