Art. 7

Art. 7

In vigore dal 18 set 1974
I fondi di cui all'articolo precedente sono assegnati al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 luglio 1974 LEONE RUMOR - MORO - GIOLITTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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