Art. 2
In vigore dal 18 set 1974
Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all' dell'accordo sub a), all' dell'accordo sub b), all' dell'accordo sub c), all' dell'accordo sub d), all' dell'accordo sub e), all' dell'accordo sub f), all' dell'accordo sub g).
La spesa necessaria per l'esecuzione dei detti accordi, comprensiva degli oneri connessi alle missioni dei delegati italiani, è valutata in L. 1.614.998.750.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;407#art-rd-2