Art. 1
In vigore dal 18 set 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi conclusi a Bruxelles il 23 novembre 1971, nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST):
a) accordo per la realizzazione di una rete europea d'informatica (azione n. 11);
b) accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore delle telecomunicazioni sul tema "Antenne con primi orecchi secondari ridotti e rapporto G/T massimo" (azione n. 25 - tema 2 e 4);
c) accordo per l'attuazione di un'azione concertata europea nel settore della metallurgia sul tema "Materiali per turbine a gas" (azioni numeri 50, 51 e 52);
d) accordo per l'attuazione di un'azione concertata europea nel settore della metallurgia sul tema "Materiali per gli impianti di desalinizzazione dell'acqua di mare" (azione n. 53);
e) accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema "Ricerche Sul comportamento fisico-chimico dell'anidride solforosa nell'atmosfera" (azione n. 61 a);
f) accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema "Analisi dei microcontaminanti organici nell'acqua" (azione n. 64 b);
g) accordo per la realizzazione di un'azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema "Trattamento delle melme di depurazione" (azione n. 68).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;407#art-rd-1