Art. 7
Allegato F

Art. 7

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In vigore dal 18 set 1974
I mezzi di ricerca dedicati ai lavori previsti per l'azione sono così suddivisi tra i firmatari: Importo massimo annuo Firmatari in U.C. Governi: della Danimarca..................................... 40.000 della Repubblica federale tedesca................... 130.000 della Spagna........................................ 80.000 della Repubblica francese........................... 130.000 dell'Irlanda........................................ 40.000 della Repubblica italiana........................... 130.000 del Regno dei Paesi Bassi........................... 40.000 della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia 125.000 del Regno di Norvegia............................... 40.000 della Repubblica del Portogallo..................... 80.000 della Confederazione svizzera....................... 80.000 del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 160.000 In tale ambito il finanziamento delle operazioni oggetto dell'azione è assicurato da ciascun firmatario per quanto concerne i lavori effettuati su sua iniziativa. Tuttavia, un contributo finanziario può essere apportato da un firmatario per lavori effettuati su iniziativa di un altro firmatario, in virtù di un accordo tra loro stipulato. Le eventuali spese comuni sono suddivise in parti uguali tra i firmatari, escluse le spese di segretariato.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;407#art-af-7