Art. 4
Allegato F

Art. 4

87 / 115
In vigore dal 18 set 1974
È istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato "Comitato", composto di un rappresentante di ciascun firmatario. Ogni rappresentante può, ove occorra, farsi accompagnare da esperti o da consulenti. Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento stabilisce il quorum necessario per la validità delle deliberazioni del Comitato. Il Comitato formula raccomandazioni motivate sulle proposte di ricerca presentategli e sull'orientamento e l'entità dei lavori da prevedere. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; in esse possono essere espressi i punti di vista minoritari e la loro motivazione. In seno al Comitato ogni rappresentante dispone di un voto. Le decisioni procedurali sono acquisite a maggioranza semplice. Ogni altra decisione è presa all'unanimità; tuttavia, l'astensione di uno o più rappresentanti non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'unanimità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-07-16;407#art-af-4