Allegato E
Art. 3
70 / 115In vigore dal 18 set 1974
Il presente accordo è aperto alla firma degli altri Governi
europei che hanno partecipato alla Conferenza ministeriale svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 e delle Comunità europee, con riserva dell'accordo unanime dei firmatari. Tale accordo unanime non è tuttavia richiesto fino alla data di entrata in vigore del presente accordo, purchè l'importo destinato dai nuovi firmatari ai lavori previsti per l'azione sia almeno pari a 20.000 unità di conto per anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;407#art-ae-3