Art. 11
Allegato E

Art. 11

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In vigore dal 18 set 1974
1. Le conoscenze ed i diritti di proprietà industriale risultanti dai lavori di ciascuno dei firmatari nell'esecuzione dell'azione restano di proprietà di tale firmatario quando gli appartengono a norma delle disposizioni del suo diritto nazionale. Egli può utilizzare le conoscenze appartenenti agli altri firmatari per le proprie esigenze in materia di sicurezza pubblica e di sanità pubblica. In ragione delle esigenze di cui al primo comma, gli altri firmatari godono di una licenza non esclusiva e gratuita sulle conoscenze e sui diritti di proprietà industriale risultanti dai lavori di un firmatario nell'esecuzione dell'azione. 2. Su richiesta di un altro firmatario, ogni firmatario concede, a condizioni eque e ragionevoli, licenze non esclusive sulle sue conoscenze e sui suoi diritti di proprietà industriale quali previsti al paragrafo 1 alle imprese insediate sul territorio del firmatario richiedente. 3. I firmatari non impediscono l'utilizzazione delle conoscenze e diritti di proprietà industriale di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni in essi previste, opponendo a detta utilizzazione diritti di proprietà precedenti eventualmente in loro possesso. 4. Allorchè 4 a norma del diritto nazionale, le conoscenze ed i diritti di proprietà industriale non appartengono a titolo esclusivo ai firmatari, essi si impegnano a farsi concedere licenze, in base alle disposizioni del loro diritto nazionale, con possibilità di concessione di sublicenze, onde assicurare l'effettiva applicazione del presente articolo.
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