Art. 8
Allegato D

Art. 8

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In vigore dal 18 set 1974
Per ogni contratto, l'ammontare della partecipazione finanziaria di ciascun firmatario a carico dei fondi pubblici non supera, in linea di massima, il 60 per cento nel caso di contratti stipulati con imprese industriali o loro centri di ricerca, e il 75 per cento nel caso di contratti stipulati con gli altri stabilimenti di ricerca. Tali disposizioni non si applicano agli organismi di ricerca finanziati interamente o in massima parte dai pubblici poteri. I firmatari hanno la possibilità, se lo desiderano, di prevedere nei loro contratti il rimborso totale o parziale dei contributi dello Stato in caso di successo della ricerca.
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