Art. 8
Allegato C

Art. 8

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In vigore dal 18 set 1974
Per ogni contratto, l'ammontare della partecipazione finanziaria di ciascun firmatario a carico dei fondi pubblici non supera, in linea di massima, il 60 per cento nel caso di contratti stipulati con imprese industriali o loro centri di ricerca, ed il 75 per cento nel caso di contratti stipulati con gli altri stabilimenti di ricci. Tali disposizioni non si applicano agli organismi di ricerca finanziati interamente o in massima parte dai pubblici poteri. I firmatari hanno la possibilità, se lo desiderano, di prevedere nei loro contratti il rimborso totale o parziale dei contributi dello Stato in caso di successo della ricerca.
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