Art. 8
Allegato B

Art. 8

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In vigore dal 18 set 1974
Il costo totale dei lavori da svolgere per l'esecuzione dell'azione è valutato ad un importo massimo di 150.000 unità di conto. Il finanziamento delle operazioni oggetto dell'azione è assicurato da ciascun firmatario per quanto concerne i lavori effettuati su sua iniziativa. Tuttavia, un contributo finanziario può essere apportato da un firmatario per lavori effettuati su iniziativa di un altro firmatario, in virtù di un accordo tra loro stipulato. Le eventuali spese comuni sono suddivise in parti uguali tra i firmatari, escluse le spese di segretariato.
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