Art. 2
Allegato A

Art. 2

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In vigore dal 18 set 1974
La durata dei lavori prevista per l'azione è di cinque anni alle condizioni descritte nell'allegato. Ogni firmatario può porre termine alla sua partecipazione mediante un preavviso di sei mesi notificato a tutti gli altri firmatari. Tale preavviso può essere dato solo al termine di un periodo di due anni. In caso di ritiro successivo o simultaneo di più partecipanti, i firmatari, su richiesta di uno di essi, si consultano sulla conservazione o la cessazione dell'azione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;407#art-aa-2