Art. 12
Allegato A

Art. 12

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In vigore dal 18 set 1974
Le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca, associati in un'azione di studio, di ricerca o di sviluppo, definiscono le modalità secondo cui si scambiano le conoscenze necessarie per l'esecuzione del lavoro loro affidato, nonché i risultati del medesimo. Essi determinano in particolare i rispettivi diritti di sfruttamento del software, dello hardware, del know how e dei diritti di proprietà industriale derivanti dai loro lavori congiunti, nonché le condizioni secondo cui le altre conoscenze e gli altri diritti di proprietà industriale acquisiti in tale settore vengono messi reciprocamente a disposizione.
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