Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo.
Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo. 122 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Allegato A
Art. 1 ALLEGATO A ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE EUROPEA D'INFORMATICA I Governi: della Art. 2 Articolo 2 La durata dei lavori prevista per l'azione è di cinque anni alle condizioni des Art. 3 Articolo 3 1. I firmatari partecipano all'azione: a) seguendo il progresso tecnico dei lav Art. 4 Articolo 4 Il presente accordo è aperto alla firma degli altri Governi europei che hanno p Art. 5 Articolo 5 1. È istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato "Comitato", comp Art. 6 Articolo 6 Su richiesta dei firmatari il segretariato del Comitato viene assicurato dalla Art. 7 Articolo 7 Il costo totale dei lavori da svolgere per l'esecuzione dell'azione è valutato Art. 8 Articolo 8 Ciascun dei firmatari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), assicura Art. 9 Articolo 9 I firmatari trasmettono al segretariato del Comitato e proposte di ricerca loro Art. 10 Articolo 10 I firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei contratti Art. 11 Articolo 11 1. Le conoscenze ed i diritti di proprietà industriale risultanti dai lavori d Art. 12 Articolo 12 Le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca, associati in un'azione d Art. 13 Articolo 13 I firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le imprese indu Art. 14 Articolo 14 I firmatari inseriscono nei contratti di studio, di ricerca e di sviluppo, sal Art. 15 Articolo 15 I firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su qualsiasi problema Art. 16 Articolo 16 1. Ciascuno dei firmatari notifica al più presto, al Segretario generale del C Art. 17 Articolo 17 Il presente accordo, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca, inglese, f Allegato B
Art. 1 ALLEGATO B ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DI UNA AZIONE EUROPEA NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZI Art. 2 Articolo 2 La durata dei lavori prevista per l'azione è di due anni circa. Art. 3 Articolo 3 L'azione è divisa in due fasi: 1) lavori teorici e bibliografici, 2) studio e r Art. 4 Articolo 4 Il presente accordo è aperto alla firma degli altri Governi europei che hanno p Art. 5 Articolo 5 È istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato "Comitato", compost Art. 6 Articolo 6 Il Comitato: a) elabora le proposte di programmi per le varie fasi; b) esamina Art. 7 Articolo 7 Su richiesta dei firmatari il segretario del Comitato viene assicurato dalla co Art. 8 Articolo 8 Il costo totale dei lavori da svolgere per l'esecuzione dell'azione è valutato Art. 9 Articolo 9 Possono chiedere di beneficiare di contratti gli stabilimenti di ricerca, prefe Art. 10 Articolo 10 I firmatari trasmettono al segretariato del Comitato le proposte di ricerche l Art. 11 Articolo 11 I firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei contratti Art. 12 Articolo 12 Le conoscenze ed i diritti di proprietà industriale risultanti dai lavori di c Art. 13 Articolo 13 Le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca, associati in un'azione d Art. 14 Articolo 14 I firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le imprese indu Art. 15 Articolo 15 I firmatari inseriscono nei contratti di studio, di ricerca e di sviluppo, sal Art. 16 Articolo 16 I firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su qualsiasi problema Art. 17 Articolo 17 1. Ciascuno dei firmatari notifica al più presto, al Segretario generale del C Art. 18 Articolo 18 Il presente accordo, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca, inglese, f Allegato C
Art. 1 ALLEGATO C ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DI UN'AZIONE CONCERTATA EUROPEA NEL SETTORE DELLA META Art. 2 Articolo 2 La durata dei lavori prevista per l'azione è di tre anni al massimo, salvo deci Art. 3 Articolo 3 Il presente accordo è aperto alla firma degli altri Governi europei che hanno p Art. 4 Articolo 4 È istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato "Comitato", compost Art. 5 Articolo 5 Il Comitato: a) invita le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca a p Art. 6 Articolo 6 Su richiesta dei firmatari il segretariato del Comitato viene assicurato dalla Art. 7 Articolo 7 I mezzi di ricerca dedicati ai lavori previsti per l'azione sono così suddivisi Art. 8 Articolo 8 Per ogni contratto, l'ammontare della partecipazione finanziaria di ciascun fir Art. 9 Articolo 9 Possono chiedere di beneficiare di contratti le imprese industriali e gli stabi Art. 10 Articolo 10 I firmatari trasmettono le loro proposte di ricerca al segretariato del Comita Art. 11 Articolo 11 I firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei contratti Art. 12 Articolo 12 I firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le imprese indu Art. 13 Articolo 13 1. I firmatari inseriscono nei contratti di ricerca, salvo le disposizioni del Art. 14 Articolo 14 I firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su qualsiasi problema Art. 15 Articolo 15 1. Ciascuno dei firmatari notifica al più presto, al Segretario generale del C Art. 16 Articolo 16 Il presente accordo, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca, inglese, f Allegato D
Art. 1 ALLEGATO D ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DI UN'AZIONE CONCERTATA EUROPEA NEL SETTORE DELLA META Art. 2 Articolo 2 La durata dei lavori prevista per l'azione è di tre anni al massimo, salvo deci Art. 3 Articolo 3 Il presente accordo è aperto alla firma degli altri Governi europei che hanno p Art. 4 Articolo 4 È istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato "Comitato", compost Art. 5 Articolo 5 Il Comitato: a) invita le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca a p Art. 6 Articolo 6 Su richiesta dei firmatari, il segretariato del Comitato viene assicurato dalla Art. 7 Articolo 7 I mezzi di ricerca dedicati ai lavori previsti per l'azione sono così suddivisi Art. 8 Articolo 8 Per ogni contratto, l'ammontare della partecipazione finanziaria di ciascun fir Art. 9 Articolo 9 Possono chiedere di beneficiare di contratti le imprese industriali e gli stabi Art. 10 Articolo 10 I firmatari trasmettono le loro, proposte di ricerca al segretariato del Comit Art. 11 Articolo 11 I firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei contratti Art. 12 Articolo 12 I firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le imprese indu Art. 13 Articolo 13 1. I firmatari inseriscono nei contratti di ricerca, salvo le disposizioni del Art. 14 Articolo 14 I firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su qualsiasi problema Art. 15 Articolo 15 1. Ciascuno dei firmatari notifica al più presto, al Segretario generale del C Art. 16 Articolo 16 Il presente accordo, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca, inglese, f Allegato E
Art. 1 ALLEGATO E ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DI UN'AZIONE EUROPEA NEL SETTORE DEGLI INCONVENIENTI A Art. 2 Articolo 2 La durata dei lavori prevista per l'azione è di quattro anni. Art. 3 Articolo 3 Il presente accordo è aperto alla firma degli altri Governi europei che hanno p Art. 4 Articolo 4 È istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato "Comitato", compost Art. 5 Articolo 5 Il Comitato: a) rivolge raccomandazioni agli organismi interessati sulle ricerc Art. 6 Articolo 6 Su richiesta dei firmatari il segretariato del Comitato viene assicurato dalla Art. 7 Articolo 7 I mezzi di ricerca dedicati ai lavori previsti per l'azione sono così suddivisi Art. 8 Articolo 8 Possono chiedere di beneficiare di contratti a norma dell'articolo 1 le imprese Art. 9 Articolo 9 I firmatari trasmettono al segretariato del Comitato le proposte di ricerche lo Art. 10 Articolo 10 I firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei contratti Art. 11 Articolo 11 1. Le conoscenze ed i diritti di proprietà industriale risultanti dai lavori d Art. 12 Articolo 12 I firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le imprese indu Art. 13 Articolo 13 I firmatari inseriscono nei contratti di studio, di ricerca e di sviluppo, sal Art. 14 Articolo 14 I firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su qualsiasi problema Art. 15 Articolo 15 1. Ciascuno dei firmatari notifica al più presto, al Segretario generale del C Art. 16 Articolo 16 Il presente accordo, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca, inglese, f Allegato F
Art. 1 ALLEGATO F ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DI UN'AZIONE EUROPEA NEL SETTORE DEGLI INCONVENIENTI A Art. 2 Articolo 2 La durata dei lavori prevista per l'azione è di 3 anni al massimo. Art. 3 Articolo 3 Il presente accordo è aperto alla firma degli altri Governi europei che hanno p Art. 4 Articolo 4 È istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato "Comitato", compost Art. 5 Articolo 5 Il Comitato: a) rivolge raccomandazioni agli organismi interessati sulle ricerc Art. 6 Articolo 6 Su richiesta dei firmatari, il segretariato del Comitato viene assicurato dalla Art. 7 Articolo 7 I mezzi di ricerca dedicati ai lavori previsti per l'azione sono così suddivisi Art. 8 Articolo 8 Possono chiedere di beneficiare di contratti in virtù dell'articolo 1 le impres Art. 9 Articolo 9 I firmatari trasmettono al segretariato del Comitato le proposte di ricerche lo Art. 10 Articolo 10 I firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei contratti Art. 11 Articolo 11 1. Le conoscenze ed i diritti di proprietà industriale risultanti dai lavori d Art. 12 Articolo 12 I firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le imprese indu Art. 13 Articolo 13 I firmatari inseriscono nei contratti di studio, di ricerca e di sviluppo, sal Art. 14 Articolo 14 I firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su qualsiasi problema Art. 15 Articolo 15 1. Ciascuno dei firmatari notifica al più presto, al Segretario generale del C Art. 16 Articolo 16 Il presente accordo, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca, inglese, f Allegato G
Art. 1 ALLEGATO G ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA AZIONE EUROPEA NEL SETTORE DEGLI INCONVENIE Art. 2 Articolo 2 La durata dei lavori prevista per l'azione è di due anni al massimo; il tema 3 Art. 3 Articolo 3 Il presente accordo è aperto alla firma degli altri Governi europei che hanno p Art. 4 Articolo 4 È istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato "Comitato", compost Art. 5 Articolo 5 Il Comitato: a) rivolge raccomandazioni agli organismi interessati sulle ricerc Art. 6 Articolo 6 Su richiesta dei firmatari il segretariato del Comitato viene assicurato dalla Art. 7 Articolo 7 I mezzi di ricerca dedicati ai lavori previsti per la azione sono così suddivis Art. 8 Articolo 8 Possono chiedere di beneficiare di contratti in virtù dell'articolo 1, le impre Art. 9 Articolo 9 I firmatari trasmettono al segretariato del Comitato le proposte di ricerche lo Art. 10 Articolo 10 I firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei contratti Art. 11 Articolo 11 1. Le conoscenze ed i diritti di proprietà industriale risultanti dai lavori d Art. 12 Articolo 12 I firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le imprese indu Art. 13 Articolo 13 I firmatari inseriscono nei contratti di studio, di ricerca e di sviluppo, sal Art. 14 Articolo 14 I firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su qualsiasi problema Art. 15 Articolo 15 1. Ciascuno dei firmatari notifica al più presto, al Segretario generale del C Art. 16 Articolo 16 Il presente accordo, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca, inglese, f Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360