Art. 1
LEGGE 16 luglio 1974, n. 329
In vigore dal 27 ago 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L' della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:
"La denominazione "birra" è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcoolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae dei mosti preparati con malto di orzo anche torrefatto ed acqua, amaricati con luppolo.
Il luppolo può essere utilizzato anche in polvere, sotto forma di estratti o di concentrati.
Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche ed i requisiti di purezza dei prodotti innanzi indicati, ne definisce le modalità di lavorazione e prescrive i necessari controlli per le varie fasi di produzione.
Il malto d'orzo può essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi fino alla percentuale massima del 25 per cento calcolato sul peso complessivo del cereale impiegato".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;329#art-1