Art. 8 · Poteri
Statuto

Art. 8

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Poteri

In vigore dal 24 ago 1974
. Poteri L'assemblea generale, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi, e semprechè in tale maggioranza figurino i voti unanimi di tutti i membri governativi dell'Istituto, può esercitare i seguenti poteri: (a) adottare il regolamento interno e il regolamento finanziario dell'istituto; (b) nominare il direttore generale e fissare la durata del suo mandato; (c) determinare il minimo della contribuzione globale annua dei membri governativi; (d) approvare il programma e il bilancio annuali dell'Istituto; (e) determinare l'ammontare massimo dei contributi, che saranno richiesti ai Governi per ogni programma indicativo triennale, contenente il preventivo di spesa, adottato conformemente al paragrafo 2 (c) del presente articolo; (f) invitare i Governi non membri ad aderire alla convenzione, conformemente all' della convenzione stessa, e determinare le condizioni dell'adesione; (g) accogliere le domande di acquisto della qualità di membro conformemente all'; (h) determinare l'ammontare di cui ogni membro non governativo può aumentare il proprio contributo; (i) approvare il testo dell'accordo di sede che sarà stipulato fra l'istituto e il Governo dello Stato sul territorio del quale è situata la sede dell'Istituto; (j) fissare il massimo ammontare dei debiti che l'Istituto può contrarre; (k) emendare il presente statuto, nei limiti in cui tali emendamenti sono compatibili con la convenzione; (l) delegare al consiglio di amministrazione per un periodo determinato uno qualsiasi dei suoi poteri, ad esclusione di quelli indicati alle lettere (k), e (n) del presente paragrafo ed alle lettere (a) e (i) del paragrafo ed al paragrafo del presente articolo, e ad esclusione dei poteri di modificare o revocare ogni decisione adottata in virtù di tali poteri; (m) sciogliere l'Istituto; (n) ricostituire l'istituto in un ente non governativo sottoposto alla legislazione nazionale di uno Stato. L'assemblea generale, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi, può esercitare i seguenti poteri: (a) fissare il numero dei membri del consiglio di amministrazione in conformità all'; (b) fissare la rimunerazione dei membri del consiglio di amministrazione; (c) approvare i programmi indicativi triennali, contenenti il preventivo di spesa, e proporre per ciascuno di tali programmi la ripartizione proporzionale del finanziamento che dovranno fornire rispettivamente i membri governativi, quelli non governativi e le altre fonti; (d) nominare i revisori dei conti; (e) approvare la relazione dei revisori dei conti e i conti dell'Istituto; (f) approvare la relazione annuale che le viene presentata; (g) istituire organismi ausiliari; (h) incaricare il direttore generale, ai sensi dell', di presentarle una relazione sulla ricostituzione dell'Istituto; (i) nominare i liquidatori; (j) esercitare tutti i poteri non espressamente attribuiti ad altri organi dell'Istituto, ad esclusione di quanto è previsto nel precedente paragrafo; (k) adottare le decisioni su tutte le questioni di competenza del consiglio di amministrazione, a richiesta di quest'ultimo; (l) risolvere ogni questione di procedura dell'assemblea generale. L'assemblea generale elegge i membri del consiglio di amministrazione, conformemente a quanto è disposto dall'. Prima delle elezioni, ciascun candidato deve indicare il nome del sostituto che farà le sue veci in quelle riunioni alle quali egli non potrà intervenire personalmente.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-s-8