Art. 3 · Poteri
Statuto

Art. 3

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Poteri

In vigore dal 24 ago 1974
. Poteri L'Istituto, agendo attraverso i suoi organi, può compiere tutti gli atti necessari, pertinenti o opportuni a perseguire i suoi scopi ivi incluse - ma non in senso limitativo - le attività elencate qui di seguito: (a) funzionare come istituto d'insegnamento e di ricerca onde fornire, promuovere, valorizzare e diffondere le conoscenze nelle materie attinenti ai suoi scopi, attraverso l'istruzione e la formazione; (b) effettuare le ricerche, gli esperimenti, le indagini e le inchieste necessarie al perseguimento dei suoi scopi; (c) concedere diplomi ed altri attestati analoghi; (d) gestire, mantenere in efficienza e modificare gli edifici, i lavoratori, le biblioteche, le installazioni e gli altri servizi; (e) raccogliere, elaborare e utilizzare dati statistici e altre informazioni; redigere, pubblicare e distribuire documenti, opuscoli, periodici e libri, nonché utilizzare altre forme appropriate di comunicazione.
Storico versioni

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