Statuto
Art. 3
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In vigore dal 24 ago 1974
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Poteri
L'Istituto, agendo attraverso i suoi organi, può compiere tutti gli atti necessari, pertinenti o opportuni a perseguire i suoi scopi ivi incluse - ma non in senso limitativo - le attività elencate qui di seguito:
(a) funzionare come istituto d'insegnamento e di ricerca onde fornire, promuovere, valorizzare e diffondere le conoscenze nelle materie attinenti ai suoi scopi, attraverso l'istruzione e la formazione;
(b) effettuare le ricerche, gli esperimenti, le indagini e le inchieste necessarie al perseguimento dei suoi scopi;
(c) concedere diplomi ed altri attestati analoghi;
(d) gestire, mantenere in efficienza e modificare gli edifici, i lavoratori, le biblioteche, le installazioni e gli altri servizi;
(e) raccogliere, elaborare e utilizzare dati statistici e altre informazioni; redigere, pubblicare e distribuire documenti, opuscoli, periodici e libri, nonché utilizzare altre forme appropriate di comunicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-s-3