Statuto
Art. 26
41 / 56Controversie
In vigore dal 24 ago 1974
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Controversie
Ogni controversia che possa insorgere fra due o più membri non governativi circa i diritti e i doveri derivanti dalla partecipazione all'Istituto sarà regolata, in base alle norme di conciliazione e di arbitrato della Camera internazionale di commercio, da uno o più arbitri designati conformemente alle predette norme.
In ogni controversia insorta come esposto nel precedente paragrafo, le parti, entro due mesi dalla data alla quale una di esse avrà fatto conoscere all'altra che esiste una controversia, possono decidere di comune accordo di non sottoporre la controversia all'arbitrato previsto dal paragrafo, ma di risolverla in altro modo. Scaduto inutilmente il predetto termine, la parte che lo desideri può iniziare la procedura indicata nel paragrafo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-s-26