Statuto
Art. 25
40 / 56Altri casi di scioglimento
In vigore dal 24 ago 1974
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Altri casi di scioglimento
L'Istituto è considerato sciolto e liquidato:
(a) quando tutti i Governi contraenti, meno uno, abbiano
denunciato la Convenzione; ovvero
(b) quando l'assemblea generale ne abbia deliberato lo scioglimento.
A seguito di quanto precede, l'Istituto sarà considerato estinto a tutti i fini eccettuate le attività inerenti alla sua liquidazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-s-25