Art. 25 · Altri casi di scioglimento
Statuto

Art. 25

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Altri casi di scioglimento

In vigore dal 24 ago 1974
. Altri casi di scioglimento L'Istituto è considerato sciolto e liquidato: (a) quando tutti i Governi contraenti, meno uno, abbiano denunciato la Convenzione; ovvero (b) quando l'assemblea generale ne abbia deliberato lo scioglimento. A seguito di quanto precede, l'Istituto sarà considerato estinto a tutti i fini eccettuate le attività inerenti alla sua liquidazione.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-s-25