Art. 18 · Lingue di lavoro
Statuto

Art. 18

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Lingue di lavoro

In vigore dal 24 ago 1974
. Lingue di lavoro Le lingue di lavoro dell'Istituto sono il francese, l'inglese e il tedesco. In caso di necessità, possono essere anche usate le lingue italiana e olandese: l'applicazione di tale principio nei corsi d'insegnamento dell'Istituto viene lasciata alla discrezione del direttore generale, che decide dopo aver sentito il parere del consiglio di amministrazione. L'uso dell'italiano, dell'olandese e di altre lingue non menzionate nel precedente paragrafo durante una o più riunioni dell'assemblea generale, del consiglio di amministrazione e dei gruppi consultivi, può essere autorizzato, a richiesta, dall'assemblea generale o dal direttore generale, tenuto conto dei criteri di economia imposti dal bilancio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-s-18