Art. 15 · Nomina e funzioni
Statuto

Art. 15

30 / 56

Nomina e funzioni

In vigore dal 24 ago 1974
. Nomina e funzioni Il direttore generale è nominato dall'assemblea generale che fissa la durata del suo mandato. Il direttore generale è il rappresentante legale e il capo dei servizi dell'Istituto. Il direttore generale assume il personale dell'Istituto. Per la nomina dei docenti e di altro personale a livello professionale, consulta preventivamente il consiglio di amministrazione. Il direttore generale fissa le qualifiche richieste per l'ammissione agli studi o ai lavori presso l'Istituto, nonché il numero dei posti disponibili e le modalità di ammissione. Nel determinare le qualifiche e le modalità di ammissione dei candidati, il direttore generale tiene presenti gli obiettivi internazionali dell'istituto. Nell'esercizio delle sue funzioni, il direttore generale si conforma alle grandi linee tracciate dall'assemblea generale e alle direttive del consiglio di amministrazione. Egli sottopone ogni anno all'assemblea generale una relazione sulle attività, sulla situazione finanziaria e sulle prospettive dell'Istituto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-s-15