Statuto
Art. 14
29 / 56Diritto di voto
In vigore dal 24 ago 1974
.
Diritto di voto
Ciascun membro del consiglio di amministrazione dispone di un voto.
Il consiglio di amministrazione delibera alla maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-s-14