Art. 14 · Diritto di voto
Statuto

Art. 14

29 / 56

Diritto di voto

In vigore dal 24 ago 1974
. Diritto di voto Ciascun membro del consiglio di amministrazione dispone di un voto. Il consiglio di amministrazione delibera alla maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-s-14