Statuto
Art. 10
25 / 56Diritto di voto
In vigore dal 24 ago 1974
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Diritto di voto
Ogni membro ha diritto ad un voto per ogni 10.000 unità di conto AME versate o promesse come contribuzione annuale.
Se l'ammontare effettivo del contributo o dell'impegno di un membro non governativo risulta maggiorato di una somma qualsiasi da ricevere in base alla legislazione fiscale ad esso applicabile, per il calcolo dei voti di cui tale membro dispone all'assemblea generale, l'ammontare del contributo o dell'impegno del membro è considerate maggiorato della predetta somma.
Il consiglio di amministrazione determina il numero dei voti di cui ogni membro dispone in relazione alle contribuzioni versate come previsto all'.
I membri possono esercitare i diritti di voto derivanti da una contribuzione promessa, ma non pagata:
(a) durante un periodo di sei mesi dalla data in cui diviene esigibile la somma promessa, quando la contribuzione promessa da un membro non governativo serve a quest'ultimo per acquistare la qualità di membro ai sensi dell';
(b) durante un periodo di sei mesi dalla data dell'impegno assunto verso l'Istituto, per ogni altra contribuzione.
Dopo lo scadere del periodo dei sei mesi possono essere esercitati soltanto i diritti di voto relativi a somme effettivamente versate all'istituto.
Per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione, ogni membro può concentrare tutti i voti di cui dispone su un solo candidato o ripartirli fra due o più candidati. Vengono eletti i candidati che raccolgono il maggior numero di voti.
Storico versioni
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