Art. 9 · Adesione
Convenzione

Art. 9

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Adesione

In vigore dal 24 ago 1974
. Adesione I Governi di tutti gli altri Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici potranno aderire alla presente convenzione dopo la sua entrata in vigore. L'assemblea generale dell'Istituto, con decisione adottata conformemente all' (f) dello statuto, potrà invitare qualsiasi altro Governo ad aderire alla presente convenzione, alle condizioni che essa stessa determinerà. L'adesione si effettuerà mediante il deposito del relativo strumento presso il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e diventerà effettiva alla data di tale deposito.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-c-9