Convenzione
Art. 8
8 / 56Firma e ratifica, accettazione o approvazione
In vigore dal 24 ago 1974
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Firma e ratifica, accettazione o approvazione
La convenzione rimane aperta alla firma dei Governi dei Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici fino alla data della sua entrata in vigore, conformemente a quanto stabilito nel comma di questo articolo.
La convenzione sarà perfezionata con la ratifica, l'accettazione o l'approvazione dei Governi firmatari nei modi previsti dalle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.
La convenzione entrerà in vigore alla data del deposito del quarto strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, semprechè fra i quattro strumenti figuri anche quello depositato dal Governo dello Stato sul cui territorio è stabilita la sede dell'istituto, alla data del predetto deposito, conformemente all' dello statuto. Quando la presente convenzione sarà stata firmata da almeno quattro Governi, ivi incluso quello dello Stato sul cui territorio è stabilita la sede dell'istituto, conformemente all' dello statuto, i Governi firmatari - in attesa della sua entrata in vigore nel modo previsto qui sopra - applicheranno la convenzione a titolo provvisorio entro i limiti consentiti dalle rispettive norme costituzionali e conformemente alla loro legislazione interna.
Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, alle condizioni previste nel paragrafo 3 del presente articolo, la convenzione stessa diverrà operante nei confronti di ciascun Governo firmatario che la ratificherà, la accetterà o la approverà successivamente, a decorrere dalla data in cui tale Governo depositerà il rispettivo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-c-8